[1]Garanzie per testimoni e periti

[2]1. Il testimone o il perito che si trova nel territorio della Parte richiedente non sara' indagato, perseguito, arrestato o sottoposto ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Parte richiedente in relazione a fatti od omissioni precedenti alla sua entrata in quel territorio, cosi' come non sara' costretto a rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella domanda, se non previo consenso della Parte richiesta e della persona. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro quindici giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria oppure se, avendolo lasciato, volontariamente vi fa ritorno. Tuttavia, tale termine temporale non comprende il periodo durante il quale la persona non riesce a lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni estranee alla sua volonta'. 3. La persona che si rifiuta di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli articoli 10 o 11 non sara' passibile, per il suo rifiuto, di sanzioni o altre misure coercitive privative della liberta' personale.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art12 · fonte su Normattiva