ARTICOLO VIII BENI, SERVIZI E STRUTTURE DELLE ISTALLAZIONI MILITARI 1. Le Parti prendono atto e convengono che alle Nazioni Unite non verra' richiesto di effettuare pagamenti, rimborsare o farsi altrimenti carico delle spese ordinarie del Governo relative alla fornitura di servizi, strutture, attrezzature, personale o altre esigenze per l'efficace manutenzione ed operativita' di una Istallazione Militare su cui siano ubicati i Locali. Le Nazioni Unite, tuttavia, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni stabilite nell'Accordo di Attuazione, rimborseranno al Governo le spese in cui dovessero incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, cosi' come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. 2. Fatte salve le disposizione del paragrafo 1 di cui sopra, il Governo concorda che alle Nazioni Unite sara' permesso, ma senza obbligo, di acquistare dal Governo quelle merci, servizi e strutture disponibili nelle Istallazioni Militari, in conformita' con i termini e le condizioni enunciati nell'Accordo di Attuazione. In tale eventualita', il Governo conviene inoltre che le spese imputabili alle Nazioni Unite per tali acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti. 3. Il Governo conviene che ai membri assegnati ai locali sara' consentito l'acquisto dal Governo di beni, servizi e strutture normalmente disponibili al personale militare italiano nelle Istallazioni Militari. Le spese imputabili ai membri assegnati ai Locali si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artviii · fonte su Normattiva