ARTICOLO VII INCHIESTE SU INCIDENTI DI VARIA NATURA 1. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nei Locali ad Uso Esclusivo verranno condotte dalle Nazioni Unite. 2. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nelle Istallazioni Militari, ad eccezione di quelli avvenuti nei Locali ad Uso Esclusivo, in cui vi sia danno alle persone/morte o danno/perdita di proprieta' ed in cui siano coinvolti membri assegnati ai Locali o proprieta' delle Nazioni Unite, saranno condotte congiuntamente dalle Parti, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni definite in uno specifico Accordo di Attuazione. Tali inchieste non pregiudicheranno la Convenzione, il presente Memorandum d'Intesa e le competenze delle Autorita' Giudiziarie italiane.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artvii · fonte su Normattiva