ARTICOLO V LOCALI AD USO ESCLUSIVO 1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati cos~ come sono sul terreno. 2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d'Intesa. 3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell'ordinaria manutenzione, nonche' del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorita' italiane competenti spettera' effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spettera' la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite. 4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorita' italiane competenti esamineranno l'adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovra' essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorita' italiane competenti ed eseguito in conformita' con le procedure ed i termini da stabilire nell'Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresi' che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch'essi eseguiti in conformita' con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione. 5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo. 6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformita' con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Istallazioni Militari.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
