ARTICOLO XI INVIOLABILITA' DEI LOCALI AD USO ESCLUSIVO Fermo restando il fatto che l'Istallazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane sotto la giurisdizione delle autorita' italiane competenti e del territorio del Governo, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, ne' altre persone esercenti autorita' pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verra' presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonera' immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che il Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorita' giudiziarie italiane.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxi · fonte su Normattiva