ARTICOLO XXI IDENTIFICAZIONE 1. Le Nazioni Unite rilasceranno a tutti i membri assegnati ai Locali una carta di identita' indicante il nome per esteso, la qualifica, il numero di matricola delle Nazioni Unite ed una fotografia. 2. Ai membri assegnati ai Locali verra' chiesto di presentare, ma non di cedere, la carta di identita' delle Nazioni Unite su richiesta delle autorita' italiane competenti. 3. Le Nazioni Unite informeranno il Governo ogniqualvolta un membro assegnato ai Locali assume o termina l'incarico. Almeno una volta l'anno, invieranno al Governo un elenco di tutti i membri assegnati ai Locali e dei membri che compongono il loro nucleo familiare.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxxi · fonte su Normattiva