Articolo IV Identificazione 1. Il Comandante della Forza della FMP rilascera' ad ogni membro della FMP, prima o non appena possibile dopo il suo primo ingresso nella Repubblica di Albania, come pure a tutto il personale assunto localmente, una carta di identita' numerata, indicante il nome per esteso, la data di nascita, la mansione o la qualifica, il servizio (se del caso) e la fotografia. Fatta salva l'eccezione di cui all'Articolo VI, paragrafo 3, del presente Accordo, tale carta d'identita' sara' l'unico documento richiesto al personale della FMP. 2. Il personale della FMP ed il personale assunto localmente sara' tenuto a presentare, ma non a consegnare, la carta di identita' della FMP su richiesta di un funzionario preposto del Governo.
Testo vigente dal 9 marzo 1999
