[1]Attuazione

[2]Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani, annuali o pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e comprenderanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto dai rappresentanti autorizzati dalle Parti di comune accordo.

Testo vigente dal 4 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62~accordo-art2 · fonte su Normattiva