[1]Campi della cooperazione

[2]La cooperazione tra le Parti potra' includere, tra gli altri, i seguenti campi: a. ricerca e sviluppo; b. supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; c. operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate; f. formazione ed addestramento in campo militare; g. sanita' militare; h. storia militare e museologia; i. sport militare; j. formazione equestre e cinofila; k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 4 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62~accordo-art3 · fonte su Normattiva