Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e la malattia, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

Testo vigente dal 4 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62~accordo-art5 · fonte su Normattiva