Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate al personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo.

Testo vigente dal 4 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62~accordo-art6 · fonte su Normattiva