Il presente Accordo non pregiudica: a. le attivita' di pesca condotte in conformita' alle vigenti norme e regolamenti dell'Unione europea in materia; b. i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati da ciascuna Parte nella propria zona economica esclusiva in conformita' all'art. 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; c. le disposizioni di cui all'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, liberta' e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva delle Parti.
Testo vigente dal 5 giugno 2023
