Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 10 (Convenzione) — Nullità e decadenza dei diritti protetti
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1. Il diritto del ritrovatore e' dichiarato nullo, in conformita' delle disposizioni della legislazione nazionale di ogni Stato della Unione, se e' accertato che le condizioni fissate dall'articolo 6. 1.
- a)e b) non erano state effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione. 2. Decade dal proprio diritto il ritrovatore che non e' in grado di presentare all'autorita' competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permette di ottenere la varieta' con i caratteri che sono stati definiti al momento della concessione della protezione. 3. Puo' decadere dal proprio diritto il ritrovatore: a) che non presenti all'autorita' competente, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in nuova, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni ritenuti necessari al controllo della varieta', o non permette la ispezione delle misure adottate ai fini della conservazione della varieta' stessa;
- b)che non abbia pagato, entro i termini prescritti, le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore dei propri diritti. 4. Il diritto del ritrovatore non puo' essere annullato e il ritrovatore non puo' decadere dal suo diritto per motivi diversi da quelli di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
