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[1](Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione)

[2]1. Il ritrovatore ha la facolta' di scegliere lo Stato dell'Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione. 2. Il ritrovatore puo' richiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione in cui e' stata depositata la prima domanda. 3. La protezione richiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione e' indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varieta' negli altri Stati appartenenti o meno all'Unione.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art11 · fonte su Normattiva