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[1](Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione)

[2]1. Il ritrovatore ha la facolta' di scegliere lo Stato dell'Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione. 2. Il ritrovatore puo' richiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione in cui e' stata depositata la prima domanda. 3. La protezione richiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione e' indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varieta' negli altri Stati appartenenti o meno all'Unione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

1

Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art11 · fonte su Normattiva