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1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del proprio Presidente. 2. Il Consiglio tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, il Presidente puo' riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli e' tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo degli Stati dell'Unione ne abbia fatto richiesta.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art19 · fonte su Normattiva