Art. 19 (Convenzione) — Sessioni del Consiglio
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1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del proprio Presidente. 2. Il Consiglio tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, il Presidente puo' riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli e' tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo degli Stati dell'Unione ne abbia fatto richiesta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
