Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 21 (Convenzione) — Compiti del Consiglio
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I compiti del Consiglio sono i seguenti:
- a)studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell'Unione;
- b)nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione;
- c)esaminare il rapporto annuale di attivita' dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
- d)dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'articolo 23, ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione;
- e)esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione;
- f)esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale;
- g)fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste dal detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
- h)in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
