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I compiti del Consiglio sono i seguenti:

  • a)studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell'Unione;
  • b)nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione;
  • c)esaminare il rapporto annuale di attivita' dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
  • d)dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'articolo 23, ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione;
  • e)esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione;
  • f)esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale;
  • g)fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste dal detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
  • h)in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art21 · fonte su Normattiva