Art. 21 (Convenzione) — Compiti del Consiglio
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I compiti del Consiglio sono i seguenti:
- a)studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell'Unione;
- b)nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione;
- c)esaminare il rapporto annuale di attivita' dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
- d)dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'articolo 23, ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione;
- e)esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione;
- f)esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale;
- g)fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste dal detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
- h)in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
