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I compiti del Consiglio sono i seguenti:

  • a)studiare le misure atte ad assicurare la salvaguardia e a favorire lo sviluppo dell'Unione;
  • b)nominare il Segretario Generale e, se lo si ritiene necessario, un vice Segretario Generale; stabilire le condizioni della loro assunzione;
  • c)esaminare il rapporto annuale di attivita' dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
  • d)dare al Segretario Generale, le cui attribuzioni sono fissate nell'articolo 23, ogni direttiva necessaria all'adempimento dei compiti dell'Unione;
  • e)esaminare e approvare il bilancio dell'Unione e fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ogni Stato dell'Unione;
  • f)esaminare e approvare i conti presentati dal Segretario Generale;
  • g)fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste dal detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
  • h)in generale, prendere tutte le decisioni in vista del buon funzionamento dell'Unione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

1

Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art21 · fonte su Normattiva