Art. 22 (Convenzione) — Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio
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Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtu' degli articoli 4.4, 20, 21.e), 26.5.b), 27.1, 28.3 o 32.3 viene presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti. L'astensione non viene considerata come voto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
