1. A meno che cio' non sia diversamente disposto nella presente costituzione o nei regolamenti stabiliti dal consiglio o dal comitato esecutivo, tutte le decisioni del consiglio, del comitato esecutivo e di tutti i sotto-comitati sono prese a maggioranza semplice. 2. Le maggioranze previste dalle disposizioni della presente costituzione o dai regolamenti stabiliti dal consiglio o dal comitato esecutivo si intendono dei membri presenti e votanti. 3. Un voto e' valido solamente se e' presente la maggioranza dei membri del consiglio, del comitato esecutivo o del sotto-comitato interessato.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art29 · fonte su Normattiva