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1. La presente Convenzione puo' essere modificata da una Conferenza degli Stati dell'Unione. La convocazione di una tale Conferenza viene decisa dal Consiglio. 2. La conferenza delibera validamente solo se almeno la meta' degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, il testo modificato della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione rappresentati alla Conferenza.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art27 · fonte su Normattiva