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1. La presente Convenzione puo' essere modificata da una Conferenza degli Stati dell'Unione. La convocazione di una tale Conferenza viene decisa dal Consiglio. 2. La conferenza delibera validamente solo se almeno la meta' degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, il testo modificato della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione rappresentati alla Conferenza. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art27 · fonte su Normattiva