Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Art. 29 (Convenzione) — Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali
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Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
