Art. 29 (Convenzione) — Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →
Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
