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1. Le persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno degli Stati dell'Unione godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto attiene al riconoscimento e alla protezione del diritto del ritrovatore, del trattamento che le rispettive leggi di tali Stati accordano o accorderanno in seguito ai loro cittadini e questo senza pregiudizio dei diritti espressamente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai nazionali. 2. I cittadini degli Stati dell'Unione non aventi ne' domicilio ne sede in uno di tali Stati godono ugualmente degli stessi diritti, subordinatamente all'adempimento degli obblighi che possono venir loro imposti al fine di permettere l'esame delle varieta' che avessero ottenuto nonche' il controllo della loro moltiplicazione. 3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1. e 2., ogni Stato dell'Unione che applica la presente Convenzione ad un genere o ad una specie determinata ha la facolta' di limitare il beneficio della protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che applicano la Convenzione a tale genere o a tale specie ed alle persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art3 · fonte su Normattiva