Art. 33 (Convenzione) — Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi precedenti
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1. Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte le due condizioni seguenti:
- a)il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati sia almeno di cinque;
- b)almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della Convenzione del 1961. 2. Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo che siano state soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 1.a) e b), il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio strumento. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1, nessuno Stato puo' piu' aderire alla Conversione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
