Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

1. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto o di adesione a quest'ultimo, ogni Stato che non sia gia' membro dell'Unione notifica al Segretario Generale l'elenco dei generi e delle specie ai quali esso applichera', al momento dell'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti, le disposizioni della presente Convenzione. 2. Il Segretario Generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dallo Stato dell'Unione interessato, informazioni su:

  • a)ogni estensione dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione ad altri generi e specie dopo l'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti;
  • b)ogni utilizzazione della facolta' prevista dall'articolo 3.3;
  • c)l'utilizzazione di ogni facolta' accordata dal Consiglio in virtu' dell'articolo 4.4 o 5;
  • d)ogni utilizzazione della facolta' prevista dalla prima frase dell'articolo 5.4, precisando la natura dei diritti piu' estesi e specificando i generi e le specie cui si applicano tali diritti;
  • e)ogni utilizzazione della facolta' prevista dalla seconda frase dell'articolo 5.4;
  • f)il fatto che la legge di tale Stato contenga una disposizione consentita in virtu' dell'articolo 6.1. b) i) e la durata del termine accordato;
  • g)la durata del termine previsto dall'articolo 8, se tale termine e' superiore ai quindici o ai diciotto anni, a seconda del caso, previsti dal detto articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

1

Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art35 · fonte su Normattiva