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Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione ha la facolta', senza che ne derivino obblighi per gli altri Stati dell'Unione, di limitare l'esigenza di novita' prevista dall'articolo summenzionato, per quanto attiene alle varieta' di recente creazione esistenti al momento in cui il detto Stato applica per la prima volta le disposizioni della presente Convenzione al genere o alla specie cui appartengono tali varieta'. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455

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Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art38 · fonte su Normattiva