Art. 4 (Convenzione) — Generi e specie botaniche che devono o possono essere protetti
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1. La presente Convenzione e' applicabile a tutti i generi e le specie botaniche. 2. Gli stati dell'Unione si impegnano ad adottare tutte le misure necessaria per applicare progressivamente le disposizioni della presente Convenzione al maggior numero di generi e specie botaniche. 3. a) "con l'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni Stato dell'Unione applica le disposizioni della Convenzione ad almeno cinque generi o specie.
- b)Ogni Stato dell'Unione deve applicare in seguito le dette disposizioni ad altri generi o specie, entro i seguenti termini a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio.
- i)entro un termine di tre anni ad almeno 10 generi o,
- ii)entro un termine di sei anni, ad almeno diciotto generi o specie, complessivamente;
- iii)entro un termine di otto anni, ad almeno ventiquattro generi o specie complessivamente.
- c)Quando uno Stato dell'Unione limita l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.2, tale genere o tale specie sara' tuttavia considerata come un genere o una specie ai fini delle lettere a) e b). 4. A richiesta di uno Stato che abbia intenzione di ratificare, di accettare o di approvare la presente Convenzione o di aderire ad essa, il Consiglio puo', per tener conto di condizioni economiche od ecologiche particolari di tale Stato, decidere, in favore di tale Stato, di ridurre i numeri minimi previsti al paragrafo 3, di prolungare i termini previsti nel detto paragrafo, o di fare entrambe le cose. 5. A richiesta di uno Stato dell'Unione, il Consiglio puo', pur di tener conto delle particolari difficolta' incontrate da tale Stato per adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 3. b), decidere, in favore di tale Stato, di prolungare i termini previsti dal paragrafo 3. b).
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
