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1. Il diritto accordato al ritrovatore ha per effetto di sottoporre alla sua autorizzazione preventiva: la produzione a fini commerciali, la messa in vendita, la commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, in quanto tale, della varieta'. Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del ritrovatore si estende alle piante ornamentali o a parti di tali piante normalmente commercializzate a fini diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui esse venissero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante ornamentali o di fiori recisi. 2. Il ritrovatore puo' subordinare la propria autorizzazione a condizioni che egli stesso definisce. 3. L'autorizzazione del ritrovatore non e' necessaria per l'uso della varieta' come fonte iniziale di variazione al fine della creazione di altre varieta', ne' per la commercializzazione di queste. Al contrario, tale autorizzazione viene richiesta quando l'impiego ripetuto della varieta' e' necessario alla produzione commerciale di un'altra varieta'. 4. Ogni Stato dell'Unione puo', sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari ai sensi dell'articolo 29, accordare ai ritrovatori, per alcuni generi o specie botaniche, un diritto piu' esteso di quello definito dal paragrafo 1 e che possa estendersi in particolare sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda tale diritto ha la facolta' di limitarne il beneficio ai cittadini degli Stati dell'Unione accordando un diritto identico a quello accordato alle persone fisiche o giuridiche aventi il loro domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art5 · fonte su Normattiva