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1. Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al ritrovatore non puo' essere limitata che per motivi di interesse pubblico. 2. Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varieta', lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perche' il ritrovatore riceva un'equa remunerazione.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art9 · fonte su Normattiva