Art. 9 (Convenzione) — Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti
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1. Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al ritrovatore non puo' essere limitata che per motivi di interesse pubblico. 2. Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varieta', lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perche' il ritrovatore riceva un'equa remunerazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455
1Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.
Testo in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005
