[1]Articolo XI

[2]Il presente Accordo, i cui testi italiano e portoghese faranno fede, sara' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, scambio che avra' luogo al piu' presto possibile. In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati, avendo scambiato i loro pieni poteri ed avendoli trovati in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]Fatto nella citta' di Rio de Janeiro, addi' otto del mese di ottobre mille novecento quarantanove.

[4]Per il Governo della Repubblica degli Stati Uniti Brasiliani RAUL FERNANDES

[5]Per il Governo della Repubblica italiana MARIO A. MARTINI

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[7]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Testo vigente dal 26 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623~accordo-artxi · fonte del testo