[1]Articolo XXIV Conclusione

[2]Il presente Accordo, di cui i testi in italiano e portoghese faranno egualmente fede, sara' sottoposto a ratifica e entrera' in vigore nel momento in cui saranno scambiati gli strumenti della ratifica, scambio che si effettuera' al piu' presto possibile. Lo scambio degli strumenti della ratifica sara' fatto a Rio de Janeiro.

[3]In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati, avendo scambiato i loro Pieni Poteri ed avendoli trovati in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

[4]Fatto nella citta' di Rio de Janeiro, addi' cinque del mese di luglio dell'anno mille novecento cinquanta. Per il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile RAUL FERNANDES

[5]Per il Governo della Repubblica italiana MARIO A. MARTINI

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[7]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI REPUBBLICA ITALIANA

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artxxiv · fonte del testo