[1]Articolo X

[2]Qualora fra i due Governi sorgessero delle divergenze - cio' che si confida non avvenga - circa la interpretazione o l'applicazione del presente Accordo e queste non potessero essere risolte per le normali vie diplomatiche, o mediante un arbitro, qualora i due Governi concordassero nel nominarlo, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 26 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623~accordo-artx · fonte del testo