[1]Articolo X
[2]Qualora fra i due Governi sorgessero delle divergenze - cio' che si confida non avvenga - circa la interpretazione o l'applicazione del presente Accordo e queste non potessero essere risolte per le normali vie diplomatiche, o mediante un arbitro, qualora i due Governi concordassero nel nominarlo, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.
Testo vigente dal 26 agosto 1950
