Con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in base ai principi contenuti nelle convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonche' nelle raccomandazioni approvate dal comitato di cui all'articolo 8 della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

  • a)caratteristiche degli impianti;
  • b)igiene dell'alimentazione;
  • c)accudimento;
  • d)adempimento a carico dei privati;
  • e)attivita' relative alla macellazione;
  • f)autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.

Testo vigente dal 12 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~art3 · fonte su Normattiva