Con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in base ai principi contenuti nelle convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonche' nelle raccomandazioni approvate dal comitato di cui all'articolo 8 della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
- a)caratteristiche degli impianti;
- b)igiene dell'alimentazione;
- c)accudimento;
- d)adempimento a carico dei privati;
- e)attivita' relative alla macellazione;
- f)autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.
Testo vigente dal 12 novembre 1985
