Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanita', il regolamento di esecuzione. Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.
Testo vigente dal 3 maggio 1983
