Ciascuna delle Parti Contraenti puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al Capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
Ciascuna delle Parti Contraenti puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al Capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
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4 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art10 · fonte su Normattiva