1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera. 2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se cio' non e' possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art9 · fonte su Normattiva