1. Ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi: abbattimento secondo riti religiosi; abbattimento di estrema urgenza allorche' non e' possibile praticare lo stordimento; abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali; abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purche' motivato da ragioni particolari. 2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
