1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacita' professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali. 2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
