1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacita' professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali. 2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art18 · fonte su Normattiva