Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art12 · fonte su Normattiva