Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art12 · fonte su Normattiva