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1. Nell'anno susseguente all'entrata in vigore della presente Convenzione e' istituito un Comitato Permanente. 2. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare un rappresentante presso il Comitato Permanente. Ciascun Paese membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte Contraente della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato nella persona di un osservatore. 3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convoca il Comitato Permanente ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque ogni volta che la maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti o il rappresentante della Comunita' Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, ne faranno richiesta. 4. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato Permanente. 5. Il Comitato Permanente prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi; tuttavia, l'unanimita' dei voti espressi e' richiesta nei seguenti casi:
- a)adozione di raccomandazioni di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 9;
- b)decisione di ammettere osservatori diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo;
- c)adozione del rapporto di cui all'articolo 13, rapporto che, all'occasione, manifesti divergenze di opinione. 6. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato Permanente stabilisce il proprio regolamento interno.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985
