[1]Tasse di navigazione ed atterraggio

[2]Le tasse ed altri diritti dovuti per l'uso di aeroporti e per l'uso delle installazioni per la navigazione aerea nel territorio di entrambe le Parti contraenti saranno esatti in conformita' con i prezzi e le tariffe stabiliti per l'applicazione generale da detta Parte contraente.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art10 · fonte su Normattiva