[1]Tasse di navigazione ed atterraggio
[2]Le tasse ed altri diritti dovuti per l'uso di aeroporti e per l'uso delle installazioni per la navigazione aerea nel territorio di entrambe le Parti contraenti saranno esatti in conformita' con i prezzi e le tariffe stabiliti per l'applicazione generale da detta Parte contraente.
Testo vigente dal 21 ottobre 1978
