[1]Rappresentanze delle Compagnie aeree designate

[2]La Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente rappresentanze comprendenti personale tecnico per lo svolgimento dei servizi concordati, e personale amministrativo-commerciale per la promozione del traffico. Per tali scopi potranno essere impiegati nelle predette rappresentanze anche cittadini di Paesi terzi, subordinatamente, per quanto concerne 11 numero e l'identita', all'approvazione delle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art12 · fonte su Normattiva