[1]Rappresentanze delle Compagnie aeree designate
[2]La Compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente rappresentanze comprendenti personale tecnico per lo svolgimento dei servizi concordati, e personale amministrativo-commerciale per la promozione del traffico. Per tali scopi potranno essere impiegati nelle predette rappresentanze anche cittadini di Paesi terzi, subordinatamente, per quanto concerne 11 numero e l'identita', all'approvazione delle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 21 ottobre 1978
