[1]Articolo VII
[2]Ciascuna Parte Contraente concedera' il diritto del libero trasferimento, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio, degli introiti eccedenti le spese guadagnati dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, merci e posta sul proprio territorio. Tali trasferimenti non saranno soggetti ad alcuna imposizione o restrizione.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
