[1]Articolo VII

[2]Ciascuna Parte Contraente concedera' il diritto del libero trasferimento, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio, degli introiti eccedenti le spese guadagnati dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, merci e posta sul proprio territorio. Tali trasferimenti non saranno soggetti ad alcuna imposizione o restrizione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artvii · fonte su Normattiva