1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica del Kazakistan a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica del Kazakistan si adoperera' a rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' segnatamente ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, compresi tutti gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti. 3. La Comunita' fornisce alla Repubblica del Kazakistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprendera', tra l'altro: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari, - attivita' di formazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti. 4. Le Parti si consultano sulle modalita' di applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
