nella prevenzione delle attivita' illegali Le Parti collaborano al fine di prevenire le attivita' illegali quali: - l'immigrazione e la presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sui rispettivi territori, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - le attivita' economiche illegali, compresa la corruzione; - il commercio illegale di merci varie, compresi i rifiuti industriali; - le contraffazioni; - il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni reciproche e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa che comprende: - l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - la creazione di centri d'informazione: - il miglioramento dell'efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite: - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture di ricerca; - l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
