[1]Accertamenti bancari e finanziari

[2]1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, la localizzazione di questi ultimi e le movimentazioni a questi riferibili. 2. La Parte Richiesta comunica prontamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 3. L'assistenza di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Testo vigente dal 18 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-05-06;63~accordo-del-20-aprile-1959-art5 · fonte su Normattiva